Reati contro la Pubblica Amministrazione

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Reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati contro la pubblica amministrazione sono disciplinati nel Titolo II del Libro II del Codice penale e sono volti a tutelare il buon andamento della Pubblica amministrazione, inteso come efficienza dell’azione amministrativa o come massima aderenza all’interesse pubblico e l’imparzialità della P.a. intesa come dovere dei funzionari di non alterare, compatibilmente con l’art. 97 Cost.

Negli ultimi decenni, numerose modifiche legislative hanno interessato in modo spasmodico i reati contro la pubblica amministrazione.

Si pensi in tal senso alle plurime riforme del reato di abuso di ufficio, da ultimo modificato con il D.L. 76 del 2020, dei reati di corruzione e concussione, fortemente rivisti con la l. 190/2012, c.d. Severino, e ai successivi interventi che hanno determinato un progressivo aumento delle sanzioni.

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Il culmine di tale inarrestabile processo di aggravamento del trattamento punitivo è senza dubbio rappresentato dalla l. 3/2019 c.d. “legge spazzacorrotti” che ha determinato un forte inasprimento delle pene accessorie interdittive, nonché l’estensione del regime ostativo ex art. 4-bis L. 354/1975 (ordinamento penitenziario) ai delitti contro la p.a.

Particolarmente rigorosa, anche nei reati contro la pubblica amministrazione, è la disciplina in materia di confisca essendo prevista dall’art. 322 ter c.p. sia nella forma diretta che per equivalente.

Lo Studio è specializzato nella difesa di amministratori, pubblici ufficiali, membri delle forze dell’ordine, magistrati, coinvolti, anche come persone offese, in procedimenti inerenti reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, vanta una consolidata esperienza nei seguenti reati:

  • Peculato (art. 314 c.p.);
  • Concussione (art. 317 c.p.);
  • Corruzione (art. 318; 319; 319 ter c.p.);
  • Induzione indebita (art. 319 quater c.p.);
  • Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
  • Rifiuto e omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.);

L’attenzione è rivolta anche a fornire tutela in relazione a quei reati contro la pubblica amministrazione commessi non già dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio come i precedenti, bensì dai privati cittadini, ma parimenti offensivi dei beni del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, quali ad esempio:

  • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
  • Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
  • Inadempimento e frode nelle pubbliche forniture (artt. 355 e 356 c.p.);